Ufficio Anagrafe / Servizi Demografici / Elettorale/Statistica/ Leva Militare

Orario d'apertura

LUNEDÌ 09.00-12.00 14.30-15.30
MARTEDÌ 09.00-12.00 CHIUSO
MERCOLEDÌ 09.00-12.00 CHIUSO
GIOVEDÌ 09.00-12.00 14.30-15.30
VENERDÌ 09.00-12.00 CHIUSO
SABATO 09.00-12.00 Solo su appuntamento CHIUSO

IL SABATO L'UFFICIO RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

Contatti

Responsabile del servizio
Isabella Nodari
Personale in servizio all'ufficio
Bruno Stefano Eccli - istruttore amministrativo
Pamela Florioli - collaboratrice professionale
Laura Salvadori - istruttore amministrativo
 
Telefoni 0365546020 - 0365546021 - 0365546022
Email: servizidemografici@comune.toscolanomaderno.bs.it
 
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE

Una scelta in Comune:
donazione organi e carta di identità

 

ANPR – Anagrafe Nazionale Persone Residenti

Sul sito https://www.anpr.interno.it/ accedendo ai servizi vi è la possibilità di scaricare e stampare i propri dati anagrafici (ad esempio le proprie generalità, composizione della propria famiglia, gli estremi del proprio atto di nascita) e richiedere autocertificazioni sostitutive delle certificazioni.
A partire dal 24/06/2021 è stato attivato il servizio “Richiesta di Rettifica” verrà abilitato progressivamente a tutti i Comuni presenti in ANPR. E’ possibile, inoltre, indicare i propri recapiti; aggiungere i recapiti per consentire di ricevere certificati e notifiche sul proprio indirizzo Email.
 
ANPR - Certificazioni online a partire dal 15 novembre 2021.
A partire dal 15 novembre 2021 i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
1. Anagrafico di nascita
2. Anagrafico di matrimonio
3. di Cittadinanza
4. di Esistenza in vita
5. di Residenza
6. di Residenza AIRE
7. di Stato civile
8. di Stato di famiglia
9 di Stato di famiglia e di stato civile
10. di Residenza in convivenza
11. di Stato di famiglia AIRE
12. di Stato di famiglia con rapporti di parentela
13. di Stato Libero
14. Anagrafico di Unione Civile
15. di Contratto di Convivenza
Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Vedi guida richiesta certificati ANPR online.
 

Certificati con bollo: dal 2 agosto si scaricano su ANPR

La nuova funzionalità resa possibile grazie al collegamento tra la banca dati del Ministero dell'Interno e PagoPA

Il Viminale ha reso noto che dal 2 agosto 2023 è possibile richiedere sul portale Anagrafe nazionale (ANPR), un certificato in bollo, per sé o per un familiare, attraverso un semplice versamento online.

Il servizio è disponibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione.

L’attivazione di questa nuova funzionalità - si legge nella nota del Ministero - consente di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i servizi della pubblica amministrazione ai bisogni del cittadino.

Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.
L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.
Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021.
Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile monitorare l’avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani.
 

ANAGRAFE

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero). Cura il rilascio dei certificati anagrafici, delle carte d'identità, collabora nelle istruttorie per il rilascio delle licenze di pesca, passaporti e atti di affido per l'espatrio dei minori.
Cura e compila mensilmente e annualmente le statistiche sul calcolo del movimento della popolazione elaborandone i contenuti che trasmette all'ISTAT e ne rilascia informazione a chiunque ne sia interessato, siano Enti Pubblici (Comunità Montana, scuole di qualsiasi grado, ecc.) sia privati (studenti per tesi universitarie, aziende, ecc.).
Gestisce i censimenti decennali della popolazione ed i relativi adempimenti ed adeguamenti anagrafici.
Si occupa della onomastica e numerazione civica.
Gestisce il rilascio dei permessi di parcheggio “pass” per residenti e dei permessi a pagamento per le categorie appositamente individuate

 

STATO CIVILE

Provvede alla formazione ed alla registrazione degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e alle varie modificazioni degli stessi (riconoscimenti, adozioni, divorzi, azioni di rettifica ecc.), deposito DAT e gestisce le relative pratiche. Cura il rilascio dei certificati di stato civile.

 

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
 

Descrizione
Legge 22 dicembre 2017 n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) - link al sito del Ministero della Salute

In data 31 gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che, all'art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.

Cosa sono le DAT

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. A tale fine può indicare indica una persona di fiducia, denominata "fiduciario", che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d'intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.

La forma delle DAT
Le DAT possono essere redatte nella forma di:
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata che può essere presentata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all'adempimento.
La consegna delle DAT all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica
L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT presentate personalmente dal disponente residente nel Comune.
NON PUO' ricevere le DAT recate da disponenti non residenti.
Le DAT devono essere personalmente presentate dal disponente in originale.
Al momento della presentazione della DAT il disponente presterà o meno il proprio consenso al deposito della disposizione anticipata di trattamento in formato digitale nella Banca Dati Nazionale istituita dal Ministero della Salute.
All'atto della presentazione verrà rilasciata idonea ricevuta da apporre sull'originale: qualora il disponente dichiari il proprio consenso al deposito di una copia digitale della disposizione nella Banca Dati Nazionale, l'originale cartaceo munito di ricevuta verrà restituito dal disponente, qualora, invece, non presti il consenso la DAT in originale verrà depositata e conservata nella Casa Comunale (a tal vengono accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali) e al disponente sarà restituita copia conforme con allegata copia della ricevuta di deposito.
Le DAT ricevute vengono registrate in un ordinato elenco cronologico e poi registrate nella banca dati del Ministero della Salute, di cui all'art. 1, comma 418 della L. n. 215/2017.
La Circolare del Ministero dell'Interno 31.1.2020, n. 2, Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)" ha disciplinato nello specifico le modalità di raccolta delle copie delle Disposizione anticipate di tattamento nella Banca Dati Nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e gestita dalla Direzione Generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.
 L'Ufficiale di Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.
 L'Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l'identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, con Circolare dell'8.2.2018, n. 1, a registrarla ed eventualmente, previo consenso, depositarla, come disposto dal Ministero dell'Interno con la Circolare del 31.1.2020, n. 2.

SERVIZIO ELETTORALE

Cura la tenuta delle liste elettorali, le revisioni delle stesse e gli altri adempimenti connessi previsti dalla legge. Rilascia le nuove tessere elettorali e gli aggiornamenti delle stesse, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, provvede all'aggiornamento degli albi dei Presidenti di seggio e dell’Albo degli scrutatori, riceve e aggiorna gli albi dei Giudici Popolari.
In caso di elezioni/referendum elettorali provvede all’organizzazione e gestione della consultazione ed esegue le operazioni necessarie alla stessa.

Approfondimenti:

1) Autocertificazione: cosa è, a cosa serve e come si fa
2) Residenza: come si effettua il trasferimento di residenza
3) Cambio di residenza: come si effettua il cambio di indirizzo interno al Comune
4) Carta d'identità: tutte le informazioni
5) Espatrio dei minori: tutte le informazioni
6) Passaporto: rilascio e rinnovo
7) Dichiarazione di nascita: come fare la denuncia di nascita
8) Matrimonio: pubblicazioni di matrimonio e celebrazione per residenti e non residenti
9) Atti di vendita beni mobili registrati: come fare il passaggio di proprietà dei veicoli
10) Permesso di pesca
11) Rilascio permesso di parcheggio: informazioni
 

1) Autocertificazione – dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Dichiarazione di copia conforme

Autocertificazione

Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione. Questa è una delle novità più importanti del testo unico sulla semplificazione amministrativa.

Le nuove regole in materia di documentazione amministrativa riducono e semplificano l'utilizzo di domande e certificati nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Provincia, Comune, Prefettura, Questura, Asl, INPS, Ispettorato della Motorizzazione, ecc.) e con i gestori di pubblici servizi (AMPS, ENEL, Ferrovie dello Stato, Poste, ACI, IACP, Telecom, Omnitel, TEP, ecc.).

L'autocertificazione può essere utilizzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i gestori di pubblici servizi, usando gli appositi modelli prestampati forniti dagli uffici pubblici, sui quali dovrà essere effettuata la dichiarazione di proprio interesse. Gli stessi modelli possono essere fotocopiati, scaricati da Internet o ricopiati su foglio bianco.
L'autocertificazione può essere presentata personalmente o anche tramite terzi e incaricati di agenzie, inviata per posta oppure trasmessa via fax o e-mail. Se non viene presentata personalmente dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità del dichiarante.
L'autocertificazione può sostituire i seguenti certificati anagrafici:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendenteo discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Quando non è ammessa
Casi in cui non è possibile fare l'autocertificazione sono:
- per certificati medici e veterinari;
- per marchi e brevetti;
- per certificati di origine o di conformità CE.

Gli uffici pubblici e i gestori di pubblici esercizi, invece, non possono rifiutarsi - pena precise sanzioni previste dalla legge – di accettare una autocertificazione, nei casi in cui è prevista, né chiedere certificati riguardanti dati contenuti nell'autocertificazione, e neppure pretendere l'autentica della firma o il pagamento del bollo o di diritti di segreteria sulla stessa.

Anche i privati hanno l'obbligo di accettare l’autocertificazione (e successivamente effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni).

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Tutti i dati relativi a fatti e qualità personali per cui non è prevista l'autocertificazione possono comunque essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il dichiarante attesta, nell'interesse proprio o di altri, di essere a conoscenza di stati, fatti, qualità personali che lo riguardano o che concernono altre persone.
La dichiarazione sostitutiva può essere fatta compilando il modello fornito e, se dirette alla pubblica amministrazione, non occorre autenticare la firma in quanto è sufficiente presentarla con allegata un documento di identità in corso di validità.
L'atto notorio indirizzato a privati contenete manifestazioni di volontà (ad es.: dichiarazione di impegno, rinuncia, affidamento di incarichi ecc.), trattandosi di atti di natura strettamente personale, deve essere sottoscritto presso un notaio e autenticati dallo stesso.

Dichiarazione di copia conforme

Con la dichiarazione di copia conforme all’originale, redatta su modello opportunamente compilato, viene sostituita l’autentica di copia effettuata da un pubblico ufficiale. In tale dichiarazione l’interessato, sotto la sua responsabilità, attesta che le copie presentate sono conformi all'originale da lui detenuto o depositato presso altri.

Come per l’autocertificazione, sia gli uffici pubblici e i gestori di pubblici esercizi che i privati non possono rifiutarsi - pena precise sanzioni previste dalla legge – di accettare la dichiarazione di copia conforme.

 

2) RESIDENZA

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA NEL COMUNE

Tale dichiarazione deve essere presentata da tutti coloro che provengono da altri Comuni italiani o dall'estero e che abbiano stabilito la propria dimora abituale nel Comune.

Gli interessati, muniti di idoneo documento d'identità, devono comunicare con esattezza i dati relativi all'abitazione, quelli personali (generalità complete e codice fiscale), quelli riguardanti, eventualmente, i componenti del suo nucleo familiare che trasferiscono la residenza con il dichiarante, sottoscrivendo personalmente la dichiarazione (l'apposito modulo ISTAT).

Con l’introduzione delle recenti norme relative alla lotta all’occupazione abusiva di immobili, è necessario dichiarare, inoltre, il titolo di possesso dell’immobile occupato, pena nullità della dichiarazione, allegando alla dichiarazione copia di tale titolo di possesso (visura catastale, atto di acquisto dell’immobile, contratto di locazione, etc).

Tali dichiarazioni possono essere presentate direttamente allo sportello o trasmesse via mail corredata da tutti i documenti necessari a pena irricevibilità della stessa (per i cittadini stranieri è necessario presentare i documenti di identità e soggiorno in originale).

L'iscrizione è subordinata all'accertamento dell'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata ed alla cancellazione dall'Anagrafe del Comune di provenienza. A seguito del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” è stato introdotta, dal 09.05.2012, la c.d. “Residenza-veloce” con la quale la pratica migratoria o cambio di indirizzo deve essere definito entro 2 gg lavorativi successivi alla dichiarazione dell’interessato per poi effettuare, entro 45 gg, i controlli da parte della Polizia Locale.

I cittadini non italiani devono presentare, inoltre, il documento di diritto al soggiorno sul territorio italiano (permesso o carta di soggiorno/etc.) oppure, per i cittadini della Comunità Europea, l’attestato di diritto al soggiorno o richiederne il rilascio contestualmente alla dichiarazione di residenza muniti della documentazione necessaria.

N.B. Contestualmente alla dichiarazione di residenza, viene effettuato, d’ufficio, il cambio di indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione (per tutti i mezzi intestati alla persona che varia la residenza). Non comporta alcuna spesa, ma all'atto della domanda di residenza sarà necessario presentare la patente di guida (o copia leggibile) ed il libretto di circolazione del/dei veicoli di proprietà del richiedente e dei suoi familiari interessati al cambio.

Guida per la gestione della posizione TARI

 

3) CAMBIO DI INDIRIZZO INTERNO AL COMUNE

Il cambio di abitazione va dichiarato al servizio anagrafe dall'intestatario della famiglia anagrafica o da un suo familiare maggiorenne se il trasferimento interessa tutto il nucleo familiare o dall'interessato maggiorenne (o da chi ne esercita la potestà in caso di trasferimento di un minore) nei casi di scissione di nucleo familiare.

Nel caso di persone o famiglie che vanno ad abitare presso altri nuclei familiari, è richiesto l’assenso scritto dell'intestatario della scheda di famiglia di detto nucleo familiare.

Con l’introduzione delle recenti norme relative alla lotta all’occupazione abusiva di immobili, è necessario dichiarare, inoltre, il titolo di possesso dell’immobile occupato, pena nullità della dichiarazione, allegando alla dichiarazione copia di tale titolo di possesso (visura catastale, atto di acquisto dell’immobile, contratto di locazione, etc).

Tali dichiarazioni possono essere presentate direttamente allo sportello o trasmesse via mail o fax corredata da tutti i documenti necessari a pena irricevibilità della stessa (per i cittadini stranieri è necessario presentare i documenti di identità e soggiorno in originale).

N.B. Contestualmente alla dichiarazione di cambio di residenza, viene effettuato, d’ufficio, il cambio di indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione (per tutti i mezzi intestati alla persona che varia la residenza). Non comporta alcuna spesa, ma all'atto della domanda di residenza sarà necessario presentare la patente di guida (o copia leggibile) ed il libretto di circolazione del/dei veicoli di proprietà del richiedente e dei suoi familiari interessati al cambio.

4) CARTE D’IDENTITA’

E’ possibile il rilascio della carta d’identità elettronica fin dalla nascita la cui validità è di 10 anni dalla data del rilascio per i maggiorenni, di 3 anni per i minori da 0 a 3 anni e di 5 anni per i minori da 4 a 18 anni.

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - CIE

L'interessato deve presentarsi personalmente, munito di un documento di riconoscimento, portando con sé:
- una fotografia recente, scattata a capo scoperto, formato tessera;
- la carta d'identità in scadenza, se posseduta, da restituire;
- CRS (tessera sanitaria se possibile).


Il costo della carta d’identità elettronica è stabilito in Euro 23,00 (Euro 28,00 in caso di duplicato per deterioramento/smarrimento con denuncia rilasciata da Autorità di P.S.) da pagarsi tramite PagoPA oppure con bancomat/carta di credito direttamente allo sportello.

Il Comune provvederà all’acquisizione dei dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero, il quale provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna, entro 6 giorni lavorativi, del documento elettronico presso l’indirizzo indicato dal titolare oppure presso la Sede Municipale.

In considerazione dei tempi di rilascio non immediati, si consiglia di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe in tempi adeguati per avere la disponibilità del documento valido al momento dell’occorrenza.

Sarà prevista la possibilità per il cittadino maggiorenne, ai sensi di legge -art. 3 T.U.L.P.S. emanato con regio decreto n.773/193-, di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, così come disciplinato dal Ministero dell’Interno e del Ministero della salute

ENTRA CON CIE

“Entra con CIE” consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:

  • “Desktop” – l’accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il “Software CIE“;
  • “Mobile” – l’utente accede al servizio mediante uno smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID” e con lo stesso effettua la lettura della CIE;
  • Desktop con smartphone” – l’accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app “Cie ID“.

La CIE è uno strumento di identità digitale riconosciuto anche in Europa. In conformità al Regolamento eIDAS (Regolamento (UE) n. 910/2014), la CIE è stata infatti notificata alla Commissione europea e agli altri stati membri con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 309 del 13 settembre 2019, ed è stata integrata con il nodo eIDAS.

CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA

In casi eccezionali debitamente documentati è possibile il rilascio della carta d'identità cartacea. Documenti necessari:
- documento di riconoscimento;
- due fotografie recenti, scattate a capo scoperto, formato tessera;
- la vecchia carta d'identità, se posseduta, da restituire.

l costo della carta d’identità cartacea è stabilito in Euro 5,42 (Euro 10,84 in caso di duplicato per deterioramento/smarrimento con denuncia rilasciata da Autorità di P.S.) da pagarsi tramite PagoPA oppure con bancomat/carta di credito direttamente allo sportello.

Il richiedente che intende ottenere tale documento valido per l'espatrio deve sottoscrivere la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto (legge n. 1185/1957).

Per i cittadini italiani minorenni, per ottenere il documento valido per l'espatrio, devono aver l’assenso di entrambi i genitori che viene manifestato e sottoscritto dagli stessi di fronte all’Ufficiale d’anagrafe del Comune. Per i minori di anni 3, il documento ha validità triennale (3 anni), mentre per coloro che si trovano in età compresa tra i 3 anni compiuti e i 18 anni il documento ha validità quinquennale (5 anni).

N.B.: in caso di separazione o divorzio dei genitori o disaccordo fra gli stessi: occorre comunque l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà sui minori. Se uno dei genitori si rifiuta o, comunque, non sia reperibile per sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio, l’altro genitore interessato potrà rivolgersi al Giudice Tutelare (Tribunale di Brescia o altro Tribunale a seconda della competenza territoriale) per ottenere il nulla osta al rilascio del documento.

Nel caso che la carta d'identità, non ancora scaduta, venisse smarrita, rubata o distrutta, occorrerà farne tempestiva denuncia e richiederne il duplicato agli uffici anagrafici, presentando copia della denuncia.

La carta d’identità è rinnovabile 6 mesi prima della scadenza.

La carta d'identità con validità per l'espatrio è rilasciabile esclusivamente ai cittadini italiani e consente di recarsi in tutti i Paesi della Comunità Europea e in altri Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali.

(Per maggiori e più dettagliate informazioni si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it selezionando il paese che interessa.)

Ai cittadini non italiani, purché residenti, può essere rilasciata la carta d’identità con la sola validità all’interno del territorio italiano.

N.B.: L’Ufficio Servizi Demografici provvede ad inviare all’indirizzo di residenza del cittadino un avviso di scadenza della sua carta d'identità per ricordare il termine della validità della stessa e per evitare che il cittadino possa restare senza un documento d’identità valido.
* con Decreto Legge n.112 del 25 giugno 2008 la validità della carta d’identità passa da 5 a 10 anni, stabilendo che tale nuovo termine si applica a tutte le carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della norma.
Di conseguenza tutte le carte d’identità rilasciate dal 26 giugno 2003 in poi sono valide per dieci anni. – E’ necessario comunque recarsi nel comune di residenza presso l’ufficio Servizi Demografici, per far apporre il timbro che stabilisce la nuova data di scadenza decennale.

5) ESPATRIO DI MINORI

I minori posso espatriare con la carta d’identità all’interno della Comunità Europea e in altri Paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali, oppure con il passaporto personale in tutto il mondo.
Fino al quattordicesimo anno di età i minori possono espatriare esclusivamente con i genitori indicati nel documento personale valido per l’espatrio. Dal quattordicesimo anno di età compiuto i minori possono espatriare anche da soli o accompagnati da altre persone.
Se il minore, al di sotto del al quindicesimo anno di età, deve espatriare non accompagnato dai genitori, è necessario un apposito atto di affido consegnato personalmente dai richiedenti alla Questura di Brescia (distaccamento di Desenzano del Garda-Polizia di Stato) che rilascerà tale atto di affido con l’indicazione dell’accompagnatore (da allegare copia del documento d’identità dell’accompagnatore), del periodo di affido e della destinazione del viaggio.
N.B.: in caso di separazione o divorzio dei genitori o disaccordo fra gli stessi: occorre comunque l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà sui minori. Se uno dei genitori si rifiuta o, comunque, non sia reperibile per sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio, l’altro genitore interessato potrà rivolgersi al Giudice Tutelare (Tribunale di Brescia o altro Tribunale a seconda della competenza territoriale) per ottenere il nulla osta al rilascio del documento.

6) PASSAPORTO 

Per la richiesta di rilascio passaporto si deve accedere online tramite la propria Identità Digitale SPID e/o CIE al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ , registrarsi e prendere appuntamento con l'ufficio competente ovvero il Commissariato di Polizia di Desenzano del Garda sito in via Dante Alighieri 41.

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica dalla nascita. Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure competenti per territorio e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Il passaporto è personale per cui è necessario che ogni persona che intende espatriare abbia il proprio documento (anche i minori devono averlo personalmente).
Dal 26 ottobre 2006, i cittadini che chiedono al Questore il rilascio del passaporto ricevono il nuovo "Passaporto Elettronico" munito di un microprocessore che consente la registrazione dei "dati certificati elettronicamente" del possessore.
Per il rilascio del passaporto è necessario:
- marca per passaporti di euro 73,50;
- n. 2 fotografie formato tessera per passaporti;
- ricevuta di versamento sul conto corrente postale unico n. 67422808, intestato al Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del passaporto" di euro 42,50;
- allegare eventuale passaporto scaduto in possesso o denuncia di smarrimento;
- fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità.

Si avvisa che dal 25 giugno 2014 è abolita la tassa annuale da euro 42,50 per cui dopo il rilascio del passaporto non vi è più nessuna spesa fino alla scadenza del documento.

Per i cittadini italiani minorenni, per ottenere il passaporto, devono aver l’assenso di entrambi i genitori che viene manifestato e sottoscritto dagli stessi di fronte all’Ufficiale d’anagrafe del Comune. Per i minori di anni 3, il passaporto ha validità triennale (3 anni), mentre per coloro che si trovano in età compresa tra i 3 anni compiuti e i 18 anni il documento ha validità quinquennale (5 anni).

N.B.: in caso di separazione o divorzio dei genitori o disaccordo fra gli stessi: occorre comunque l'atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà sui minori. Se uno dei genitori si rifiuta o, comunque, non sia reperibile per sottoscrivere l'atto di assenso all'espatrio, l’altro genitore interessato potrà rivolgersi al Giudice Tutelare (Tribunale di Brescia o altro Tribunale a seconda della competenza territoriale) per ottenere il nulla osta al rilascio del documento.


L'Ufficio Anagrafe è a disposizione per tutte le informazioni relative alle varie problematiche.

La domanda di passaporto, per i maggiori di anni 12, deve essere consegnata personalmente dai richiedenti previo appuntamento, al Commissariato di Polizia di Desenzano d/G – distaccamento della Questura -, per l’acquisizione delle impronte digitali e la firma da inserire nel passaporto.

 

7) DICHIARAZIONI DI NASCITA

La denuncia di nascita deve essere fatta (consegnando copia della attestazione di nascita rilasciata dall’ospedale):
- per i figli legittimi: dal padre o dalla madre;
- per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori: congiuntamente da entrambi i genitori;
- per i figli naturali riconosciuti da un solo genitore: dal solo genitore che li riconosce;

avanti:

- all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei genitori entro 10 giorni dalla nascita;
- al Direttore Sanitario direttamente presso l'ospedale o clinica dove è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita.
- presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto entro 10 giorni dalla nascita;
In ogni caso l'Ufficio Servizi Demografici di residenza dei genitori, nel ricevere dal Comune, dall'ospedale o allo sportello la dichiarazione di nascita, PROVVEDE AL RILASCIO DEL CODICE FISCALE DEL NATO, in collaborazione - on line - con l’Agenzia delle Entrate. Non è più necessario, quindi, che i genitori si rechino presso l'Agenzia delle Entrate in Salò.

Viene, di conseguenza, consegnato ai genitori uno stampato con l'indicazione del codice fiscale del neonato, in modo da consentire il rilascio della tessera sanitaria e per la scelta del medico (uno dei genitori deve recarsi presso l'Ufficio dell'ASL a Salò per farne richiesta).

 

8) MATRIMONIO (vedi fondo p
Stranieri_ospitati.DOC

conformità_all'originale.doc

autocertificazione1.doc

autocertificazione.doc

Dichiarazione_sostitutiva_-_uso_successione.doc

Dichiarazione_sostitutiva_atto_di_notorietà.doc

Dichiarazione_sostitutiva_per_ospitare_stranieri.doc

DICHIARAZIONE_DI_RESIDENZA_con_dichiarazione_disponibilità_immobile.doc

Richiesta_PASS.doc

Richiesta_PASS_dipendenti_D.doc

numero_civico_-_richiesta.doc

guida_richiesta_certificati_ANPR_online.pdf

domanda_di_iscrizione_all'albo_scrutatori.doc

Domanda_di_inserimento_nell'albo_dei_presidenti_di_seggio.doc

8)_MATRIMONIO.pdf

9)_AUTENTICAZIONE_DEGLI_ATTI_DI_VENDITA_RELATIVI_A_BENI_MOBILI_REGISTRATI.pdf

10)_PERMESSO_DI_PESCA.pdf

11)_Rilascio_permesso_di_parcheggio.pdf

Carta_d'identità_elettronica_-_Richiesta_minorenni.doc


Contatti

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